Garante Privacy 13/05/2008: Segnalazione al Parlamento e al Governo sulla video sorveglianza nei condomini Condominio Web http://www.condominioweb.com/condominio/legge116.ashx
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
SEGNALAZIONE AL PARLAMENTO E AL GOVERNO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA NEI CONDOMINI
(art. 154, comma 1, lett. f), d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)
1. La presente segnalazione individua le ragioni per le quali il
Garante ritiene opportuno un intervento normativo volto a disciplinare
alcuni profili relativi alla videosorveglianza all'interno di edifici
condominiali e nelle relative pertinenze, tematica che forma oggetto di
recenti quesiti e segnalazioni indirizzate all'Autorità. Più
specificamente, oggetto della presente segnalazione è il caso in cui non
i singoli condomini, ma l'intera compagine condominiale intenda
effettuare tali trattamenti (previa installazione di sistemi di
videosorveglianza per il tramite della relativa amministrazione
condominiale, anche presso amministrazioni di residence o di
multiproprietà) in aree comuni (quali portoni d'ingresso, androni,
cortili, scale, aree di accesso a parcheggi o dedicate a servizi
comuni).
2. Da tempo, il tema più generale della videosorveglianza specie in
luoghi pubblici o aperti al pubblico è all'attenzione del Garante e ha
formato oggetto, oltre che di numerose decisioni in singoli casi, di due
provvedimenti di carattere generale: il primo, del 29 novembre 2000
(nel quale si impartivano prime prescrizioni "nell'attesa di una
specifica legislazione"), il secondo, più dettagliato perché volto a
tener conto di variegate sollecitazioni provenienti da prassi
applicative, del 29 aprile 2004.
Con tali interventi, il Garante non si è soffermato specificamente
sulle condizioni di liceità per il trattamento di dati personali
all'interno dei condomìni: non sono stati di conseguenza identificati né
i soggetti la cui manifestazione di volontà è necessaria nel contesto
condominiale per svolgere tali trattamenti (i proprietari e i titolari
di diritti reali parziari o anche soggetti diversi, primi fra tutti i
conduttori), né le eventuali maggioranze da rispettare.
3. In tempi più recenti, si sono moltiplicati i quesiti e le
segnalazioni relativi allo specifico profilo delle condizioni di impiego
della videosorveglianza da parte di compagini condominiali all'interno
di aree comuni.
Dal loro esame emerge l'esistenza di due non convergenti approcci
alla tematica, da parte dei contrapposti interessi potenzialmente
coinvolti dal funzionamento di questi sistemi di videosorveglianza: da
un lato, l'esigenza volta a preservare la sicurezza di persone e la
tutela di beni comuni (ad esempio, rispettivamente, contro aggressioni e
danneggiamenti o furti); dall'altro, la preoccupazione che i
trattamenti effettuati, nel rendere più agevolmente conoscibili a terzi
informazioni relative alla vita privata di chi vive in edifici
condominiali, come pure abitudini e stili di vita individuali e
familiari, siano idonei a incidere sulla libertà degli interessati di
muoversi, non controllati, nel proprio domicilio e all'interno delle
aree comuni.
4. Il profilo in esame non è regolato da una puntuale disciplina.
Esso non trova (né avrebbe potuto trovare) espressa regolamentazione nel
Codice civile del 1942; né, è chiaro, pur applicando i princìpi
generali, se l'installazione di sistemi di videosorveglianza possa
essere effettuata in base alla sola volontà dei (com)proprietari
(comunque, il quadro normativo esistente e l'interpretazione
giurisprudenziale non consentono di comprendere con quale maggioranza) o
se rilevi anche la volontà di coloro che rivestono la qualità di
conduttori.
Deve essere anche tenuto in considerazione che l'art. 615 bis del
codice penale sanziona "chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa
visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti
alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614",
vale a dire nel domicilio (nozione che, secondo la giurisprudenza, è
suscettibile di comprendere anche le aree comuni (1)): ciò
comporterebbe, nel contesto condominiale, la necessaria acquisizione
preventiva del consenso di un numero assai ampio di soggetti, non sempre
peraltro di agevole identificazione, sì da rendere arduo il legittimo
impiego dei sistemi di videosorveglianza nel peculiare contesto qui
tenuto in considerazione.
Più in generale, gli orientamenti giurisprudenziali sull'uso delle
aree comuni non appaiono utili a dissolvere i dubbi relativi ai profili
in esame.
5. Per tali ragioni il Garante auspica che gli aspetti segnalati del
tema qui rappresentato, suscettibile di interessare larga parte della
popolazione, possano trovare una più specifica regolamentazione, con
l'individuazione di una disciplina che assicuri un equo contemperamento
tra i diritti fondamentali delle persone coinvolte e le legittime
esigenze di difesa e protezione di persone e cose.
Ciò, peraltro, potrebbe avvenire anche nell'ambito di più generali
iniziative normative relative all'amministrazione dei condomini, già
oggetto di diversi disegni di legge sottoposti all'esame di entrambi i
rami del Parlamento.(2)
PER QUESTE RAGIONI
il Garante segnala al Parlamento e al Governo l'opportunità che sia
valutata anche l'eventuale adozione di una possibile regolamentazione
dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza delle aree comuni
identificando le condizioni per assumere idonee determinazioni, con
particolare riferimento all'individuazione:
dei partecipanti al processo decisionale (i soli condomini, ovvero anche i conduttori);
del numero di voti necessari per l'approvazione della deliberazione (l'unanimità o una determinata maggioranza).
Roma, 13 maggio 2008
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